Ai medici in formazione specialistica è consentita la frequenza congiunta di Corsi di Dottorato nel rispetto delle seguenti condizioni:
a. Compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell’impegno previsti dalla Scuola di Specializzazione e dal Corso di Dottorato, attestata dal Consiglio della Scuola di Specializzazione Medica e dal Collegio dei Docenti del Dottorato;
b. Incompatibilità tra la Borsa di Dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della Scuola di Specializzazione.
2. Nei casi di frequenza congiunta, le Dottorande e i Dottorandi possono presentare al Collegio dei Docenti domanda di riduzione delle attività dottorali, preferibilmente contestualmente all'avvio della frequenza congiunta o al più tardi entro 3 mesi dall'inizio della stessa. Previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel Corso di Specializzazione Medica, con il progetto dottorale, il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato accoglie la domanda e determina il periodo di riduzione, anche acquisito il parere degli uffici competenti dell'Area Formazione e Dottorato al fine di garantire l'allineamento delle tempistiche con l'efficace gestione del corso. Nel caso di accoglimento della domanda di cui al presente comma, il Corso di Dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni.
3. Per le dottorande e i dottorandi iscritti ad un corso di specializzazione medica, si applica quanto previsto dal Regolamento in materia di scuole di specializzazione, emanato con D.R. N. 1/2011 del 03/01/2011, e ss.mm.ii., e dal contratto di formazione specialistica.
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